Ogni bambino ha diritto a crescere in famiglia. La legge 184/83 e le successive modifiche dichiarano infatti: “il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia”, nel momento in cui questa possibilità è preclusa il Tribunale per i Minorenni di competenza, dopo accurate indagini e la valutazione di assenza di figure idonee a prendersi cura del bambino all’interno della famiglia biologica (siano i genitori e/o parenti tenuti a provvedervi) dichiara lo “stato di adottabilità” del minore. Solo e soltanto i minori dichiarati in stato di adottabilità sono a tutti gli effetti adottabili. Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste l’adozione di un minore:
CHE COS’E’ L’ADOZIONE??
E’ una scelta che la coppia deve fare dopo accurate riflessioni e con la consapevolezza di accettare come proprio figlio un bambino nato da altri. Bambino che ha una storia da rispettare e che si porta dietro il suo “bagaglio” di esperienza e sofferenza. Fondamentale è per la coppia essere preparata al passaggio dal naturale desiderio di diventare genitori agli obblighi, i doveri ed il significato che comporta essere “genitori adottivi”, anche sul piano giuridico.
Anche il bambino deve essere adeguatamente accompagnato nel percorso che lo porterà a diventare figlio adottivo. Inoltre anche per il minore l’adozione ha effetti sul piano giuridico:
- L’assunzione delle condizioni di figlio legittimo
- L’acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi
- L’interruzione di ogni genere di rapporto con la famiglia d’origine
L’adozione puo’ essere sia Nazionale che Internazionale ed inizialmente il percorso è lo stesso per entrambe. E’ possibile dare disponibilità per una sola o per tutti e due i percorsi con la consapevolezza che però ad un certo punto dell’iter solo uno potrà realizzarsi.
REQUISITI NECESSARI PER UNA COPPIA CHE OFFRE LA DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE:
- Essere coniugati da almeno tre anni (o che si raggiunga tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la conferma può essere data con prova testimoniale)
- Essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore (tematiche che vengono approfondite durante i colloqui con l’Equipe Adozioni del territorio e con il Giudice del Tribunale per i Minorenni)
- Avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando. Il limite può essere superato in alcuni casi specifici:
- qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore
- qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;
- la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;
- quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.
7 PASSI VERSO L’ADOZIONE:
- 1.Partecipare ad un corso di preparazione e d’informazione per le coppie che intendono dare la loro disponibilità all’adozione. Il corso è organizzato dalle equipe territoriali in collaborazione con gli enti autorizzati che si occupano dell’adozione internazionale (vedi Calendario Corsi Regionale)
- Ritirare i moduli predisposti per la dichiarazione di disponibilità. Tali moduli si trovano presso le sedi delle equipe territoriali o possono essere scaricati dal sito del Tribunale per i Minorenni nella sezione “modulistica”.
- Recarsi presso il Tribunale per i Minorenni di Torino in Corso Unione Sovietica 325 per depositare i moduli di dichiarazione di disponibilità accompagnati dalla documentazione prevista. I moduli dovranno essere sottoscritti da entrambi i coniugi in tribunale alla presenza del funzionario addetto. In questa occasione viene fissata la data per il colloquio conclusivo con il Giudice dopo aver ricevuto le relazioni da parte dei servizi territoriali.
- La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmette, attraverso la coppia, la dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali ed alle ASL di appartenenza.
- I servizi, ricevuta la richiesta, contattano la coppia per informarla riguardo l’adozione, le procedure e la preparazione psicologica all’adozione. Inoltre attraverso i colloqui acquisiscono informazioni sulla situazione famigliare, sociale e sanitaria; sulle motivazioni che hanno portato la coppia all’adozione; sulle eventuali caratteristiche particolari del minore da accogliere e soprattutto valutano la capacità genitoriale.
- Di norma entro QUATTRO mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi di territorio trasmettono al Tribunale una relazione dettagliata sul conto degli aspiranti.
- Il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento con un minore adottabile.